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Brescia,

domenica 3 dicembre 2023

Eccesso di potere e protagonismo nella magistratura politicizzata

Secondo un noto avvocato e giurista Domenico Marafioti, lo strapotere della Magistratura, piu’ che un rischio e’ ormai una realta’ incombente sul nostro sistema.

Chi considera la Magistratura italiana come politicizzata, ne denuncia anche una sorta di strapotere, tale da sottrarla a qualsiasi forma di controllo e da renderla organismo in grado di operare fuori dalle proprie specifiche funzioni e di condizionare l’attività degli altri due poteri, quello esecutivo e quello legislativo, e cio’ rappresenta un segno evidente della confusione estrema dei ruoli e delle sue funzioni, che vige da oltre 50 anni nel sistema giudiziario italiano.

La Magistratura interviene non solo su problemi di stretto ordinamento giudiziario, ma anche sui problemi dello Stato, circa i rapporti tra i poteri, il ruolo del giudice e quello del pubblico ministero, il potere dei capi d’ufficio, le competenze dell’organo di autogoverno. 

Nessuno pensa di porre limiti alla libertà di discussione e di espressione in seno alla Magistratura. 

Ma cosa ben diversa è la discesa in campo del magistrato, nel folto della mischia, con un presenzialismo sospetto di pattuglie di oltranzisti, che agiscono da vere e proprie oligarchie, menando la danza dell’intero corpo giudiziario, consenziente o inerte.

E’ grazie a questo strapotere che in Italia non esiste ancora una responsabilita’ penale e civile dei giudici per gli errori commessi, e che abbiano infierito pesantemente sulla vita di coloro che potevano risultare innocenti sulla base di prove piuttosto evidenti.

Ed infatti accade che invece essi sono stati assolti dopo lungaggini processuali inutili e costose anche per le finanze pubbliche, quando magari con una frazione minima di tali spese si sarebbe potuto pagare un perito giudiziale.

Quindi essi sono stati assolti dopo anni di indagini e pubblicita’ negativa, che hanno stravolto illegittimamente ed illegalmente la loro vita di persone probe ed oneste, come nel caso del Dott. Giuseppe Traversa e di suo figlio.

Certamente non si vogliono porre dei limiti alla liberta’ di espressione e di discussione all’interno della Magistratura.

Tuttavia si e’ in presenza di un fenomeno che non si e’ mai manifestato negli anni 60, di magistrati che intervengono nella vita pubblica dello Stato, quali burattinai che dirigano a loro piacimento una moltitudine di colleghi anche indifferenti, ottenendone un tacito consenso.

In una lettera scritta a Enrico Letta durante il suo esecutivo Renato Brunetta, esponente di Forza Italia, evidenzia la politicizzazione della Magistratura, come denunciato dalle numerose sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo le quali e’ stata accertata l’esistenza di numerose violazioni commesse dallo Stato italiano, contro il diritto dei cittadini alla difesa e ad un giusto processo, come e’ accaduto per il Dott. Giuseppe Traversa.

Dottrinari e giuristi autorevoli, certamente non berlusconiani ritengono, infatti che in primo luogo la Magistratura, voglia mantenere un sistema processuale lento, per dare ai magistrati la possibilita’ di lavorare secondo ritmi di lavoro da loro preferiti e poi che sia piuttosto politicizzata.

Infatti si e’ messo in luce, in particolare nelle grandi sedi tribunalizie dei principali capoluoghi di regione, come Milano, Roma, Napoli e Palermo, ed in altri capoluoghi di provincia, interessati da una forte immigrazione, come siano emerse figure di magistrati caratterizzate da un mix di impunita’, mediatizzazione  estrema e politicizzazione senza simili nel mondo occidentale, quindi visibilità mediatica, eccesso di personalizzazione, autoreferenzialita’, indici evidenti  di una politicizzazione che non ha eguali negli altri paesi di democrazia occidentale. 

Faccio riferimento, ad esempio ad un magistrato siciliano, che oltre a manifestare pubblicamente, assieme a frange minacciose di extraparlamentari di sinistra, contro il governo e la polizia, e’ riuscito persino ad evitare che il suo figliolo fosse processato per violenza e ingiurie contro le forze dell’ordine.

Ma faccio riferimento anche a pubblici ministeri che possono permettersi di compiere reati, proprio perche’ stravolgere e rovinare la vita delle persone con processi lunghi e farlocchi e’ un reato vero e proprio, che non ha nulla a che fare con la sua funzione di repressione dei reati, anche se poi nella pratica i Ponzio Pilato, travestiti da avvocati, che hanno timore di difendere i loro assistiti, dai soprusi dei pubblici ministeri, non mancano, ed un esempio per tutti nel caso del Dott. Giuseppe Traversa.

Ma diamo uno sguardo piu’ approfondito al tema seguente, e cioe’ l’assenza di controllo sui PM.

Secondo Carlo Guarneri, illustre docente di diritto presso l’universita’ di Bologna, la mancanza di un possibile controllo da parte del potere esecutivo sulla Magistratura italiana, e specialmente sui Pubblici Ministeri, ha fatto sì che questi siano persino in grado di estendere il loro potere alle fasi procedimentali, conducendo il processo penale al posto del magistrato giudicante, ed avendo un potere coercitivo sull’istruttoria, tale da pregiudicare la tranquillita’ dell’indagato innocente, allo scopo di provocare, se non estorcere, una confessione, come e’ accaduto nel caso del Dott. Giuseppe Traversa, nel quale non vi era alcuna confessione da estorcere, data l’innocenza di quest’ultimo.

Ma non solo, perche’, mentre in tutte le principali democrazie liberali e democratiche occidentali di diritto civile, o civil law, esistono dei legami istituzionali tra l’ufficio del pubblico ministero ed il potere esecutivo, cio’ in Italia e’ escluso nei limiti in cui le maggioranze di governo non entrino nella simpatia della Magistratura.

Quindi in generale negli altri paesi occidentali, salvo limitate differenze, il pubblico ministero e’ influenzato dall’ambiente politico, anche se poi le decisioni operative rimangono autonome, ma tutto cio’ accade su pianta stabile e non come avvenimento episodico che sia legato alle simpatie politiche.

Ad esempio in Francia abbiamo ancora un sistema che e’ rimasto fedele al tradizionale modello burocratico-gerarchico, che fa riferimento ad una magistratura piuttosto condizionata dal potere esecutivo, e questo fa da contraltare al poter inquirente dei pubblici ministeri, diverso dal potere requirente, accolto in Italia, dopo l’introduzione del sistema accusatorio.

E si badi bene che in Italia si parla di sistema accusatorio, nonostante che il giudice non sia ancora stato inquadrato in termini di terzo super partes, come la riforma del 1989 avrebbe voluto.

Cio’ questo fa del sistema giudiziario Italiano un sistema ibrido, un misto tra accusatorio ed inquisitorio.

Invece in Italia la tradizionale gerarchia e’ stata completamente smantellata, ovviamente avendo come punto di riferimento quanto avveniva nel precedente periodo relativo al ventennio fascista.

Inoltre sono molti i provvedimenti legislativi presi su influenza dei magistrati della sinistra, cioe’ le cd Toghe Rosse, insieme all’interpretazione data dal CSM, e che hanno stabilito che gli avanzamenti di carriera siano automatici, nel senso che il semplice soddisfacimento dei requisiti di anzianita’ previsti ex lege, fosse l’unico criterio idoneo a regolare lo sviluppo della carriera dei magistrati.

Percio’ la Magistratura italiana non e’ assolutamente soggetta ai controlli esterni, che invece sopravvivono in altri paesi occidentali di tradizione continentale romanistica.

Quindi solo in Italia abbiamo un assetto diverso, nel senso che gli strumenti istituzionali che il sistema politico ha a disposizione, sono pochi e raramente adoperati.

La mancanza di un controllo sull’operato dei pubblici ministeri, da parte del potere esecutivo, deriva dalla totale equiparazione dei medesimi ai magistrati giudicanti.

Infatti, secondo l’art. 104 della Costituzione gli uni e gli altri fanno tutti parte dello stesso corpo della magistratura, dotato di un organo costituzionale di autogoverno, cioe’ il CSM.

Nello stesso senso il Dott. Corrado Carnevale, ex magistrato di cassazione, chiamato il giudice ammazza sentenze, il quale ha confermato l’inesistenza della tradizionale burocraticizzazione gerarchica dei magistrati, almeno dal 1975 in poi.

Ed infatti il medesimo individua, in termini di strapotere della magistratura, ed in particolare dei pubblici ministeri, nella troppa vicinanza tra tra giudici e pubblici ministeri il nodo del problema da sciogliere.

Ed e’ stata proprio tale vicinanza a rendere del tutto vano lo sforzo di essere assolto in tempi ragionevoli, compiuto dal Dott. Giuseppe Traversa, invece di esserlo in un processo durato 6 anni, contro ogni logica.

Proprio tale vicinanza implica che la politica abbia consentito all’ANM, di influire sulle norme, attraverso le quali il CSM avrebbe dovuto esercitare il suo controllo sull’idoneità dei magistrati all’esercizio della loro professione.

Ormai, invece, basta appartenere alla giusta corrente per accedere ad una carriera senza barriere e senza preclusioni, dovute a scatti di anzianita’ non automatici.

Anche Renato Brunetta critica la politicizzazione della Magistratura, poiche’ questa determina la sfiducia comparativamente bassa dei cittadini italiani verso le toghe, in confronto con la fiducia che queste riscuotono negli stessi paesi della medesima area occidentale.

Ma poi la sua critica si appunta su di un sistema che e’ totalmente sbilanciato in favore dell’indipendenza ed autonomia dei magistrati, senza che ad esse corrispondano dei meccanismi di controllo organizzativo interno, come se indipendenza ed autonomia tout court debbano essere garantite anche rispetto all’influenza dell’organo di autogoverno.

In tal modo si perviene ad un modello di democrazia in cui vengano meno integrita’ e legittimita’, poiche’ la funzione giudiziaria ha un potere talmente ampio da oltrepassare il terreno riservato alla politica.

Tutto questo finora rappresenta il sistema vigente che si e’ imposto per circa 50 anni, cioe’ dalla famosa legge del 1975 che ha legittimato la creazione delle correnti.

Con l’attuale maggioranza, il Ministro Carlo Nordio ha previsto che con la prossima riforma, che ha come suo oggetto principale la separazione delle carriere, vi saranno due consigli superiori della magistratura, uno per i magistrati giudicanti ed uno per i magistrati requirenti.

Inoltre verranno istituiti dei controlli corrispondenti a ciascuno scatto di anzianita’ quadriennale, in cui sara’ valutato il lavoro svolto, mediante degli esami ispirati al principio della meritocrazia, con la creazione del fascicolo personale.

Sara’ invece rinviata ad un momento successivo, l’istituzione dei test psicoattitudinali.

Quindi sara’ un cambiamento epocale che dovra’ essenzialmente impostato allo scopo di recuperare la fiducia dei cittadini verso una magistratura molto meno politicizzata di quanto sia avvenuto finora.

Associazionismo e correnti politiche nella Magistratura

Tra i fattori considerati piu’ indicativi del problema della politicizzazione della Magistratura in Italia, vi e’ l’esasperato associazionismo dei magistrati.

Tale fattore ha dato luogo alla formazione di piu’ correnti politiche in seno al suo organo sindacale, cioe’, l’Associazione Nazionale Magistrati, o ANM.

Il fenomeno della politicizzazione e’ piuttosto evidente in Italia rispetto agli altri paesi democratici occidentali di tradizione continentale romanistica.

Tale fenomeno, come sviluppatosi in seno all’ANM e’ in grado di condizionare i criteri con cui viene eletto il CSM o Consiglio Superiore della Magistratura, organo a capo del potere giudiziario.

Questa influenza della politicizzazione sulla elezione dei componenti togati del CSM e’ stata fortemente criticata da accademici giuristi, ed anche da alcuni magistrati.

Secondo Carlo Guarneri, professore di diritto presso l’universita’ di Bologna, l’eccessiva presenza di correnti politiche nella magistratura ha avuto come conseguenza diretta la lottizzazione del CSM.

Il fenomeno dell’esistenza eccessiva di correnti politiche nella Magistratura e’ nato nel 1975, con l’introduzione delle elezioni dei componenti togati del CSM, con il sistema proporzionale a scrutinio di lista.

In tal modo la legge del 1975 ha introdotto il sistema proporzionale, sostituendo il precedente sistema maggioritario, e quindi ha incoraggiato la presentazione di liste concorrenti.

Pertanto in merito alle correnti, esse sono sorte in seno all’ANM grazie a quella legge del 1975, sulla elezione dei membri togati del CSM.

Di conseguenza, a partire del 1976, per effetto di questa riforma del 1975, tutti i magistrati, che sono stati eletti presso il CSM, sono presenti in tale organo in rappresentanza di questa o di quella corrente.

E cioe’ da quell’anno il CSM e’ diventato l’istituzione dove tutte le principali correnti presenti in ANM sono rappresentate in base alla loro forza elettorale.

Come sappiamo, in precedenza la legge prevedeva un sistema di elezione essenzialmente maggioritario.

Quindi si puo’ affermare senza ombra di dubbio che la lottizzazione del CSM e’ un fenomeno dovuto alla crescente importanza dei gruppi organizzati di magistrati, chiamati correnti.

La creazione di correnti all’interno della Magistratura,  e’ un fenomeno presente anche nella Magistratura di altri paesi appartenenti alla tradizione continentale romanistica., come ad esempio in Spagna e Francia, dove e’ caratterizzata da una rilevanza piuttosto contenuta.

Invece in Italia tale rilevanza ha acquisito una maggiore importanza, a causa del ruolo che la correnti svolgono all’interno dell’organo costituzionale del potere giudiziario, quale e’ il CSM.

Percio’ e’ evidente come la regolamentazione della questioni giuridiche, attinenti alle guarentigie e alla carriera dei giudici, e a volte anche di quelle giuridiche, con anche il sorgere di polemiche tra CSM e poteri legislativo ed esecutivo, sia stata affidata alle correnti dei magistrati.

Infatti questi hanno ricevuto un potere di rappresentanza maggiore, come numero di componenti togati, rispetto al numero dei membri laici, che sono nominati dal Parlamento in ragione di un terzo.

Tuttavia in generale si puo’ dire che le decisioni, per le quali il CSM sia competente, siano prese dalle correnti dei magistrati, che le esercitano insieme ai membri laici, eletti in seno al Parlamento.

Tutto cio’ porta automaticamente a considerare la Magistratura come fortemente politicizzata e quindi a ritenere che cio’ abbia comportato la lottizzazione dell’organo costituzionale del CSM.

La conseguenza e’ la sussistenza di un pernicioso meccanismo retto da un connubio di protagonismo, cooptazione, e di rappresentanza, da parte di pochi, di una moltitudine di magistrati, dei quali si ignora se essi abbiano manifestato consenso o dissenso alle proposte delle correnti, e tutto cio’ porta ad alimentare la vocazione politica della Magistratura.

Questa caratteristica ha dotato la Magistratura di un enorme influenza sulla formazione di leggi, che hanno favorito lo strapotere dei pubblici ministeri, a danno, specialmente, di indagati innocenti che si sono visti negare il giusto processo ed i diritti legittimi della difesa, come ad esempio, nel caso del Dott. Giuseppe Traversa.

Secondo il giornalista Sergio Romano, l’ANM costituisce un sindacato dei magistrati che puo’ intervenire, attraverso il CSM, per essere di aiuto a Governo e Parlamento, quando questi due ultimi poteri debbano prendere delle decisioni sulle condizioni di lavoro di coloro che appartengano all’ordine giudiziario.

Ma questo carattere di sindacato dell’ANM ha l’effetto di ridurre i magistrati ad una categoria professionale, proprio cio’ che non possono rappresentare come status, poiche’ sono indipendenti ed autonomi. 

Attribuendo loro quello status vien meno la loro autorita’ e dignita’.

Quanto alle correnti dell’ANM la loro esistenza, come gia’ sappiamo, dipende dalla legge emanata nel 1975.

In seguito a tale legge si e’ assistito alla creazione esasperata di correnti, al rafforzamento di gruppi dotati di forte identita’ culturale politica, e che hanno proposto concetti diversi dello Stato e del ruolo che la magistratura avrebbe dovuto svolgere nella vita pubblica del paese.

Quindi dall’iniziale intervento in materie di carriera e diritti lavorativi dei magistrati, ed anche in relazione al loro status, si e’ passati alla gestione di proposte normative che hanno lasciato evidenziare una sospetta contiguita’ con alcuni partiti politici, presenti in Parlamento e che hanno minacciato di trasformare il CSM in una sorta di Parlamento, con i suoi legami ai politicanti del potere legislativo.

A tal proposito si e’ giustamente parlato di Toghe Rosse, anche se poi il CSM ha sempre cercato di ostacolare una simile caratteristica di colore e politica espressa, contrastando la manifesta evidenza.

Nella realtà quotidiana, inoltre, la corrente è diventata ancora più sindacato di quanto non fosse l’Associazione Nazionale.

L’ANM e le correnti aspirano a occupare e a contendersi una parte dello spazio pubblico disponibile e sono inevitabilmente destinate a prendere posizioni, assumere atteggiamenti, sconfinare in altri territori, offrire il fianco ad accuse, rispondere polemicamente alle critiche di cui sono oggetto, difendere i loro soci anche quando non meritano di essere difesi. 

In tal modo hanno perso l’autorita’ che era stato loro conferita dalla Costituzione.

Hanno forse difeso i loro interessi, ma non hanno giovato alla loro immagine e alla loro autorevolezza”.

Secondo Luciano Violante, ex presidente della Camera dei Deputati, le correnti, con il tempo, si sono trasformate da luoghi di discussione e approfondimento in strumenti per far valere la propria opinione, strutturandola in base ai consensi ottenuti attraverso alleanze strategiche con altre correnti.

Basti considerare che, prima o poi, tutti i capi delle correnti sono eletti al CSM. 

La conseguenza è che oggi, come denunciano molti magistrati, chi non appartenga a una corrente o non sia protetto da un partito, difficilmente arriva a ricoprire incarichi rilevanti. 

Quindi il problema principale e’ quello di difendere l’indipendenza e l’autonomia dalle stesse correnti dell’ANM, poiche’ talvolta le maggioranze espresse non raccolgono la maggioranza dei consensi di tutti i magistrati, rimanendo ancorata ad una posizione poco rappresentativa degli interessi diffusi tra gli stessi magistrati.

In tal modo si potrebbe forse superare quell’accentuato corporativismo, che i costituenti speravano di avere eluso, stabilendo che un terzo dei componenti del CSM fosse eletto dal Parlamento.

Anzi c’era addirittura chi, in tale autorevole consesso, aveva proposto, pur vanamente (a causa dell’opposizione dei piu’), l’elezione dei componenti laici in misura paritaria a quella dei componenti togati.

Il proponente, con la sua proposta di rendere il numero dei componenti togati non preponderante rispetto a quello dei componenti laici, paventava il rischio della creazione di una casta autoreferenziale, come poi e’ in effetti avvenuto con la successiva stabilizzazione del corporativismo, accentuato all’esasperazione a seguito della legge del 1975.

Contro tale fenomeno, nella riforma futura prossima, voluta dal Ministro Carlo Nordio, sara’ stabilita la piena parita’ tra i componenti togati e quelli laici del Consiglio Superiore della Magistratura.

In occasione del dibattito sulla riduzione delle ferie dei magistrati (parte della riforma del sistema di giustizia italiano in corso), Matteo Renzi, Presidente del Consiglio, ha riferito che l’accusare il governo di voler far crepare i magistrati per una settimana di ferie in meno, ha significato che hanno perso il contatto con gli italiani che lavorano. 

Infine bisogna valorizzare i giudici bravi, dicendo basta allo strapotere delle correnti che oggi sono più forti in Magistratura che non nei partiti.

giovedì 30 novembre 2023

La magistratura tra politicizzazione e riforma della separazione delle carriere

Secondo alcuni autori la politicizzazione della magistratura italiana e’ una realta’ evidente dovuta al tipo di struttura dell’ordinamento giuridico creato nel secondo dopoguerra.

La politicizzazione della magistratura italiana si manifesta dal 1976 in poi, a seguito di una specifica legge sulla nomina dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, in un modo molto piu’ accentuato rispetto a quanto accade nelle altre democrazie occidentali o anche nelle nuove democrazie dell’est europeo.

I fattori che hanno contribuito a determinare la politicizzazione della magistratura italiana sono molteplici.

Al primo posto abbiamo l’esasperato associazionismo dei magistrati, i quali si sono organizzati in correnti politiche nell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM).

Tale associazionismo ha dato luogo alla lottizzazione politica del Consiglio Superiore della Magistratura, quale evidente condizionamento nato dal fenomeno delle correnti politiche presenti nell’ANM.

Il risultato e’ che tutti i magistrati che sono presenti in CSM sono stati eletti in rappresentanza di questa o di quella corrente, e percio’ il CSM e’ diventato l’istituzione dove tutte le principali correnti sono rappresentate in base alla loro forza elettorale acquisita in sede di ANM.

Al secondo posto troviamo un elemento che e’ connaturato necessariamente alla politicizzazione, e che consiste nel costume non appropriato di esternare, da parte di alcuni magistrati, orientati verso la sinistra del Parlamento, le proprie convinzioni politiche, attraverso l’adesione o la partecipazione a partiti ed a manifestazioni politiche.

Un esempio ultimamente e’ accaduto nel caso di un magistrato, che ha fatto sorgere molte polemiche, che ha partecipato ad una manifestazione contro il governo e persino prendendo parte a gruppi di facinorosi che esprimevano frasi offensive contro il governo e la polizia, senza mostrare minimamente di volersi dissociare da tali prese di posizione poco riguardose verso ministri e forze dell’ordine.

Nello stesso ordine di idee i medesimi magistrati si sono persino permessi di rifiutare l’applicazione del DL Cutro, nei confronti di alcuni extracomunitari, che avrebbero dovuto essere ricondotti negli Hot Spot, mentre invece essi, dopo la loro liberazione, sono letteralmente spariti nel nulla.

In pratica certi magistrati si permettono di legiferare, creando delle prassi, che poi divengono norme, che consentono di trattare il territorio dello Stato italiano come meta turistica per qualsiasi tipo di invasore, e non solo per turisti paganti, sottoponendolo ad una evidente incuria che puo’ portare solo incremento del disordine e della delinquenza.

Un altro fattore indice di politicizzazione della magistratura italiana e’ rappresentato dalle dichiarazioni di alcuni magistrati, molto rappresentativi del loro ordine, fatte ai media, anche riguardanti l’emanazione di leggi che abbiano per oggetto i loro interessi, la loro carriera.

Ma un altro fattore molto evidente di tale politicizzazione e’ rappresentato dall’influenza politica sulle scelte di merito, che guidano Parlamento e Governo, nella formazione delle leggi da applicare nella, e non solo, repressione dei reati.

Tale influenza politica non viene manifestamente esteriorizzata proprio per evitare che si gridi allo scandalo, e tuttavia si e’ rivelata indirettamente come manifestazione di accordi sottobanco, con le maggioranze politiche di sinistra, in virtu’ di governi non eletti dal popolo, hanno favorito le esigenze e le necessita’ dei magistrati politicizzati.

In questo caso e’ piuttosto evidente la politicizzazione operante a livello di stretti rapporti tra potere giudiziario e potere esecutivo/legislativo, nel senso che il primo esercita la sua influenza sui secondi.

Secondo alcuni autori questo tipo di influenza deriverebbe semplicemente dal fatto che la tripartita suddivisione dei poteri sarebbe solo un ideale obbiettivo, mentre nella realta’ ciascun potere puo’ condividere delle posizioni che idealmente facciano capo a ciascun potere distinto.

Qualche altra voce segnala come la presunta politicizzazione operi in un ambito completamente diverso da quella che e’ la suddivisione politica a livello nazionale, quindi un ambito soggetto, piu’ che a politicizzazione, in forza del correntismo ideologico, ad un mero esercizio del normale pluralismo di pensiero.

E comunque, guarda caso, il punto piu’ alto di manifesta politicizzazione si e’ sempre verificato solo ed esclusivamente con governi e maggioranze di sinistra.

Attualmente, in seguito al forte cambiamento politico, sono naturalmente cresciute le polemiche aizzate dai magistrati, allo scopo di utilizzare a loro favore la nuova minoranza parlamentare, contro la nuova maggioranza di centro-destra.

In tale ambito si riscontrano le reazioni contro tali polemiche, nate pretestuosamente da delle normali dichiarazioni del Ministro della Difesa Crosetto, il quale aveva giustamente evocato il rischio di attacchi al governo, anche attraverso le elezioni europee, semplicemente richiamando cio’ che e’ gia’ accaduto in passato, e che rappresenta una prova eclatante del risentimento sinistrorso della propria sconfitta elettorale.

Quindi non v’e’ chi non veda come, alla luce del dettato costituzionale dell’art. 104, che garantisce l’indipendenza e l’autonomia dei magistrati di ogni categoria, giudicanti o requirenti, ordine e grado, tali polemiche siano meramente strumentali, poiche’ e’ praticamente impossibile che una maggioranza di centro-destra possa giungere a sottoporre l’insieme dei pubblici ministeri al potere esecutivo, anche in seguito alla emanazione della riforma della separazione delle carriere.

Quindi, come lo stesso Ministro di Grazia e Giustizia, Carlo Nordio in un recentissimo incontro presso la sede del CSM, ha tenuto a ribadire che la separazione delle carriere non implica assolutamente la sottoposizione dei pubblici ministeri e quindi del potere giudiziario al potere esecutivo.

Certamente la separazione delle carriere si pone come obiettivo primario quello di smorzare l’esasperata politicizzazione dei magistrati, e si e’ erasa necessaria a causa di una serie di aspetti che devono finalmente avere una nuova e specifica regolazione.

Un primo aspetto, che richiede tale separazione, riguarda la necessita’ di ottenere dei profili professionali di competenza e di specializzazione marcati, come magistrato giudicante o come magistrato requirente, che siano utili ad organizzare i tempi dei processi, ed a concluderli con maggiore celerita’, eliminandone anche i tempi morti, anche con la riduzione delle ferie (gia’ operativa in verita’).

In secondo luogo ci si propone di evitare anche la la commistione di interessi sottobanco, legati alle carriere interne agli uffici giudiziari, ove una casacca cambiata ad hoc, ad esempio da Giudice a Pm, potrebbe benissimo persino influenzare la maggioranza richieste per la nomina di un capo della procura.

In terzo luogo la separazione delle carriere si propone anche sotto il profilo del rafforzamento della posizione del magistrato giudicante, quale magistrato super partes, in funzione del ridimensionamento del potere dei pubblici ministeri.

Questi, infatti, molto spesso sono intervenuti nei giudizi per condizionarne i tempi, le relative indagini istruttorie e l’esito, con il tacito accordo dei giudicanti, il cui potere decisionale e’ stato piuttosto ed a torto ridimensionato, i quali hanno chiuso anche piu’ di un occhio sulle varie prassi illegali ed illegittime, divenute costume quasi irrinunciabile, dei pubblici ministeri.

Basti pensare, per fare un esempio dei piu’ scandalosi, e cioe’ quello della clonazione del fascicolo dell’imputato, e comunque basta fare riferimento alle varie prassi tendenti a terrorizzare letteralmente degli indagati che fossero pretestuosamente e fortemente sospettati, affinche’ essi si decidessero “spontaneamente” a confessare, anche quando essi siano totalmente innocenti, come nel caso del presente blog, relativo al Dott. Giuseppe Traversa.

Un’altra esigenza soddisfatta dalla separazione delle carriere e’ quella della sottoposizione del presunto innocente ad un giusto processo in cui non venga leso il suo diritto alla difesa, attraverso artifizi che cerchino di anticipare gli effetti di una presunta sentenza di condanna, non ancora pronunciata, come ad esempio la pratica di trasmettere un’informazione di garanzia, attraverso uno o piu’ quotidiani di tiratura anche nazionale, come il caso Berlusconi, del 1994, docet, artifizio che comunque rasenta sempre quel terrorismo, di cui al punto precedente.

Appunto tale espediente e’ piuttosto esecrabile proprio perche’ un indagato si presume innocente fino all’esaurimento della sua possibilita’ di impugnare le sentenze di condanna.

Un ulteriore elemento che necessita della separazione delle carriere e’ quello che si ricollega alle esigenze relative allo status lavorativo del singolo giudicante o pubblico ministero.

Infatti sara’ creato per ciascun magistrato, appartenente ai due ordini, un profilo che sara’ definito dagli aspetti specifici di ciascuna carriera.

Tale elemento sara’ collegato alla creazione del fascicolo personale, che e’ inserito nella riforma, quale importante passo verso il tanto atteso riconoscimento del merito, contrariamente a quanto previsto sino ad ora, cioe’ lo stato degli scatti e degli avanzamenti di carriera, stabilito esclusivamente in termini automatici di anzianita’ di servizio.

Tali avanzamenti e scatti, infatti, con la riforma non saranno piu’ automatici, ma legati a risultati in termini di profitto, produttivita’ e merito.

Immagino che molti magistrati storceranno il naso difronte a questa prospettiva.

Addirittura, non con questa riforma, ma molto piu’ avanti, verranno predisposti anche dei test psicoattitudinali per verificare le capacita’ di chi abbia vinto un concorso, considerato che l’intelligenza per vincere un concorso e’ cosa ben diversa, come stabilito dalla moderna psicologia, dal saper gestire delle situazioni, in cui si verta in tema di diritti delle persone, che possono essere irrimediabilmente rovinati da giudici non dotati della necessaria saggezza.

Quindi la separazione delle carriere e’ pur sempre, alla luce dell’invasione della sfera del potere giudiziario, da parte degli altri due poteri, un dictat derivante dal potere legislativo e quello esecutivo, poiche’ rappresenta un potenziale restringimento della capacita’ di politicizzazione della magistratura italiana.

Infatti tale separazione, influendo sull’esercizio dei propri diritti lavorativi di carriera e sul proprio dovere di applicare le leggi, portera’ ad una tale diversificazione degli interessi di ciascuno dei due profili di carriera, da limitare sostanzialmente la capacita’ di aggregazione della maggioranza dei magistrati intorno ad un consenso che sara’ solamente in grado di occuparsi di temi di rilevanza generale.

Percio’ difficilmente i magistrati saranno in grado, almeno in sede di ANM, di creare delle correnti che abbiano come interesse dei temi di importante rilevanza, ma che siano piu’ specifici per ciascuno dei due profili di carriera.

Allo scopo di definire legislativamente la separazione delle carriere dei magistrati, fermo restando che gli interessi piu’ generali potranno pur sempre essere presi in considerazione in sede di ANM, in quanto organismo privato con rilevanza pubblicistica, come un sindacato, saranno creati due distinti Consigli Superiori della Magistratura, uno per i magistrati giudicanti e l’altro per i magistrati requirenti.

Nel caso di temi generali, diversi dai propri interessi specifici, di ciascuno dei due ordini, sulla base di nuove norme costituzionali, il plenum dei componenti di ciascuno dei due Consigli Superiori della Magistratura, potrebbe riunirsi nella sede naturale originaria, quella del palazzo dei Marescialli.

In tal caso l’unita’ verrebbe sancita dalla presenza del suo Presidente, cioe’ il Presidente della Repubblica.

Quando invece si verta in tema di interessi specifici di ciascuno dei due ordini, verrebbe convocato ciascuno dei due Consigli, presieduti da ognuno dei due Vice-Presidenti, utilizzando la stessa sede, o magari una sede diversa.

mercoledì 29 novembre 2023

Non esiste alcuna politicizzazione nella magistratura

Secondo la maggioranza dei magistrati non esiste alcuna politicizzazione all’interno della magistratura e dei suoi organi elettivi.

La prova madre, secondo la quale la magistratura non e’ politicizzata, consiste nell’esistenza e nell’operativita’ dell’ANM, che rappresenta un baluardo per la difesa dell’autonomia e dell’indipendenza dei magistrati, la garanzia per un processo giusto per i cittadini, che sia scevro da influenze politiche.

Ma a parte l’influenza politica, e’ proprio la garanzia del giusto processo a venir meno quando vengano lesi i diritti alla difesa.

La maggioranza dei magistrati replica, alle accuse di politicizzazione, che la polemica sia strumentale, perche’ non si tratta tanto di correntismo, ma di un’inevitabile e sano pluralismo, indice di dinamismo delle logiche democratiche, anche in seno agli organi dei magistrati.

Infatti le correnti ideologiche ci sono sempre state e sono conseguenza del normale pluralismo di pensiero, che non corrisponde alla suddivisione partitica parlamentare.

E cio’ vale anche per il CSM, i cui componenti non sono eletti ne’ lottizzati secondo le percentuali politiche parlamentari.

Secondo Edmondo Bruti Liberati, autorevole magistrato, e Luca Palamara, ex magistrato escluso poi dal CSM, l’ANM, a prescindere dalle coerenti interne, rappresenta una tipica espressione di pluralismo come comune riferimento di tutti i magistrati in Italia, in grado di far prevalere sempre la logica del ruolo istituzionale rispetto alle logiche delle divisioni interne generali.

Il principio della tutela del pluralismo, cardine degli ordinamenti costituzionali e democratici, si oppone totalmente alla visione di una magistratura costretta nei limit di un blocco omogeneo di pensiero, virtualmente funzionale agli interessi del potere politico dominante.

Ancora la divisione in correnti e’ espressione di un pluralismo che caratterizza l’insieme della magistratura, ma che non corrisponde assolutamente alla suddivisione politica nazionale parlamentare.

I valori e le guarentigie della giurisdizione non sono categorie riservate ad una casta ristretta di addetti ai lavori, ma sono prerogative di tutti i cittadini, che, come tali devono concepirle, conoscerle e difenderle.

Mi sembra che una frase del genere sia piuttosto una dichiarazione roboante senza reali contenuti concreti.

Il pluralismo reale immanente nell’ordine non puo’ essere considerato una  una sorta di correntismo partitico, ma invece e’ un fattore fecondo di crescita ideale e professionale.

Certamente in seno alle correnti presenti nell’ANM possono emergere delle disfunzioni, ma tali problematiche possono essere riportate alla loro piena funzionalita’ senza che voi sia alcuna compromissione dei principi che ne stanno a fondamento.

Tuttavia si parla di ventilate riforme volute dl Ministro Carlo Nordio, del sistema elettorale, per il rinnovo del CSM, con la creazione futura di due CSM, in funzione dei magistrati giudicanti e di quelli inquirenti, quindi con la separazione delle carriere, che lasciano intravvedere la volonta’ politica di riportare la magistratura ad un blocco omogeneo funzionale agli interessi del potere politico dominante, anche se cio’ non sembra essere il disegno specifico del Ministro citato.

Queste critiche contro la riforma voluta dal nuovo Guardasigilli sembrano piuttosto un esercizio di stile di bella scrittura che elenca dei sani principi, ma che poi cozza contro la realta’, tanto che tale realta’ era gia’ stata evidenziata nel 1947, in sede di assemblea costituente, quando c’e’ stato proprio chi, in volle paventare, ma senza avere successo, il pericolo per l'indipendenza e l'autonomia interna dei singoli giudici, proponendo che nel CSM vi fosse la parita' tra membri togati e membri laici, proprio allo scopo di evitare che il CSM potesse divenire un organo, intorno al quale si formassero coalizioni, intrighi, preferenze e protezioni, proprio come e’ accaduto fin dal 1976.

Un autorevole magistrato, Gian Carlo Caselli, ritiene che non si possa assolutamente parlare di politicizzazione della magistratura, e che le toghe rosse non sono mai esistite (anche se forse con il caso Berlusconi, probabilmente si sono aperti dei forti contrasti, essendo stato letteralmente buttato fuori dal Parlamento, grazie ad una congiura di palazzo, ordita proprio da dei magistrati, per non parlare dei magistrati che hanno cercato vanamente di buttare fuori Matteo Salvini dal governo qualche anno fa, come risulta da delle intercettazioni telefoniche a carico di un ex presidente del CSM).

Secondo tale opinione, se proprio si vuole parlare di politicizzazione bisogna fare riferimento agli anni 60, nei quali la magistratura costituiva un corpo burocratico chiuso, collocato nell’orbita del potere politico.

In base ad un’altra opinione, quella di Piercamillo Davigo, non vi e’ alcuna politicizzazione ma solo indipendenza ed autonomia dai poteri esecutivo e legislativo; infatti il sistema e le sue guarentigie permettono ai magistrati di essere indipendenti dal peso dell’opinione pubblica e dalla maggioranza politica  ed governo.

Non esistono guarentigie in funzione dell’indipendenza dalle minoranze politiche parlamentari, poiche’ queste, manifestando i loro orientamenti in termini di opposizione alla maggioranza di governo, sono utili a mantenere i magistrati indenni dalle pressioni che possono derivare dal potere esecutivo.

E questo perche’ la Costituzione dichiara espressamente che i giudici sono soggetti soltanto alla legge.

L’indipendenza dei magistrati viene persino accentuata dal fatto che i giudici dei singoli paesi sono innanzitutto giudici dell’Unione Europea ed in secondo luogo giudici nazionali.

Percio’ i compiti che caratterizzano l’indipendenza dei giudici derivano dalla Costituzione e dalle norme costitutive dell’Unione Europea.

Secondo l’opinione del magistrato Piercamillo D’Avigo e’ necessario ribadire che la magistratura rappresenta un ordine indipendente da ogni altro potere ma anche che ogni singolo magistrato e’ indipendente all’interno dell’ordine giudiziario.

Come sia armonizzabile tale principio con i fatti concreti in cui un magistrato giudicante, invece di essere super partes, si veda cadere sotto l’influenza di un pubblico ministero, e’ un dato che mi riesce difficile da comprendere, come nel caso del Dott. Giuseppe Traversa.

Dal medesimo magistrato e’ stata manifestata un’idea che ha un qualcosa di veramente fuorviante.

Infatti il medesimo distingue i processi decisionali, all’interno degli organi statali a seconda che si sia in presenza di una minore od una maggiore discrezionalita’ amministrativa.

Solo che secondo l’opinione prevalente della giurisprudenza e della dottrina di diritto amministrativo, non puo’ essere la minore o maggiore discrezionalita’ amministrativa il fulcro che condiziona la connotazione dell’attivita’ giuridica rispetto a qualsiasi altra attivita’.

Infatti trattasi tutte di attivita’ amministrative che fanno capo comunque a dicasteri ministeriali.

Il fatto che il giudice sia soggetto soltanto alla legge nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, non vuol assolutamente dire che il suo comportamento non possa essere oggetto di censure quando esso sia deviante rispetto alle direttive del CSM o del Ministro di Grazia e Giustizia.

Ma entriamo meglio nel dettaglio delle opinioni di questo magistrato.

Secondo Piercamillo D’Avigo, ex componente del Pool di Mani Pulite, esistono due sistemi che regolano la gestione dei diritti da parte dello Stato.

Il primo e’ quello del semplice ordine che viene impartito su scala gerarchica fino all’esecuzione, in cui non esiste alcuna discrezionalita’’ (salvo i casi specifici di discrezionalita’ amministrativa, che non rientrano nella giurisdizione, come ad esempio, la valutazione degli immobili, nel caso dell’ormai decaduta tassa sull’INVIM)

Questo e’ il sistema con il quale opera la pubblica amministrazione.

Questo sistema viene avvicinato dal citato magistrato a quello utilizzato nelle economie a pianificazione centrale.

Direi che un simile accostamento sia piuttosto equivoco, perche’ nelle economie centralizzate la parte preponderante delle decisioni ha riguardo alla ricerca della allocazione delle risorse, mentre l’esecuzione di un ordine amministrativo in tali realta’ e’ piuttosto simile all’esecuzione di ordini compiute nelle economie di mercato.

Facciamo il classico esempio della disciplina militare, la quale prescinde da qualsiasi riferimento ad economie centralizzate o alle economie di mercato.

Questo per dire che se le esigenze di una rapida e fattiva esecuzione di un ordine lo richiedono, quale che sia il regime dell’economia dello stato in questione, tali esigenze fanno riferimento ad una categoria ormai a se’ stante, che non puo’ avere nulla a che fare con la struttura delle economie pianificate.

Il magistrato continua affermando che il sistema di ordini vigente nella pubblica amministrazione (quindi avvicinato al sistema di gestione delle economie pianificate) e’ un sistema non idoneo a gestire le situazioni complesse, poiche’ il problema, in questi casi non puo’ essere risolto da un unico centro che impartisce gli ordini a tutti.

Percio’ se anche la magistratura fosse organizzata gerarchicamente, ogni magistrato sarebbe tenuto ad ubbidire agli ordini del superiore, onde la magistratura stessa diverrebbe rigida come le altre amministrazioni statali e non si avrebbe piu’ quella duttilita’ che e’ invece tipica della giurisdizione rispetto all’amministrazione.

Percio’ nell’ambito della magistratura abbiamo un sistema totalmente diverso da quello utilizzato dalla pubblica amministrazione.

Infatti nel primo la gestione dei diritti dei cittadini si basa sulla raccolta delle loro istanze e sul tentativo di ricondurle ad unita’ cercando di razionalizzarle, essendo spesso tra di loro contrastanti perche’ ciascuna portatrice di interessi confliggenti con le altre.

Infatti i giudici ricevono domande civili, denunce e querele penali, e si ritrovano sul tavolo delle esigenze contrapposte.

Quindi sono tutte situazioni complesse che non possono essere risolte da un unico centro decisionale, che possa imporre gli ordini per tutti i funzionari periferici, ed in cotale guisa la giurisdizione ha dotato tutti questi centri periferici di autonomia ed indipendenza decisionale.

Quindi la caratteristica principale della giurisdizione e’ la sua duttilita’ rispetto alla rigidita’ della pubblica amministrazione.

In pratica si utilizza questo argomento della duttilita’ per giustificare anche una teorica indipendenza di ogni singolo magistrato all’interno dell’ordine giudiziario, o anche all’interno di un tribunale o di un altro ufficio giudiziario.

Un’indipendenza teorica perche’ poi nella pratica le cose cambiano notevolmente, come nel caso del Dott. Giuseppe Traversa, in cui un magistrato super partes giudicante, agisce secondo le direttive di un pubblico ministero.

A me pare che questo argomento della duttilita’ porti a delle estreme conseguenze, secondo le quali i giudici dei due ordini, giudicante ed inquirente, o requirente che sia, non possano essere sottoposti ad alcun procedimento o accusa che poi preveda una loro responsabilita’ civile per i danni causati da dolo, colpa grave od anche colpa lieve.

Questa duttilita’ sarebbe concepita proprio per difendere a spada tratta l’indipendenza dei magistrati. 

Ed avrebbe il suo contraltare nella giustizia civile, ove troviamo la grande differenza tra obbligazione di servizio ed obbligazione di risultato.

Ed e’ proprio perche’, ad esempio, la difesa di un avvocato rientra proprio nelle obbligazioni di servizio e non di risultato, allo stesso modo, con il quale un avvocato non possa essere perseguito in quanto non ottenga il risultato sperato dalla parte difesa, purche’ abbia agito secondo i canoni tipici del dovere di assistenza legale, tutelati dall’ordine degli avvocati, cosi’ si ritiene che il giudice non possa essere ritenuto responsabile per i danni causati da un giudizio penale pretestuoso ed infondato.

Non v’e’ chi non veda come questa opinione non possa essere assolutamente accettata, in quanto le decisione errate dei giudici e dei pubblici ministeri possono comportare anche dei danni permanenti non solo sulle persone assolte che anno subito la detenzione, che devono essere risarcite dallo stato, ma anche su quelle non detenute, le quali devono sperare di essere assistite da un avvocato che abbia voglia di mettersi contro l’ordine giudiziario, pur di far valere le ragioni del suo difeso, cosa che non accade direi mai, e che invece adesso, con la prospettata riforma della separazione delle carriere, sembra piuttosto fattibile, anche se in un futuro non molto prossimo.

Pertanto, con riferimento al caso del Dott. Giuseppe Traversa, emerge un risultato in cui i danni subiti da questi sono in conseguenza della diretta influenza del pubblico ministero sul magistrato giudicante.

Ed in tal caso io non vedo alcuna indipendenza del giudice, pretesa all’interno di un ufficio giudiziario, come il Tribunale, che avrebbe dovuto essere garantita dalla sua terzieta’.

Anche in questa ricercata indipendenza dei magistrati alla luce della presunta duttilita’ sembra che si sia difronte ad un mero esercizio di stile, in cui si enunciano dei bei principi, che poi cozzano contro la realta’, senza che esista alcuna forza legislativa cogente, o nessuna volonta’ difensiva che voglia impegnarsi per la loro piena applicazione.

Il magistrato continua dicendo che la magistratura negli anni ha visto crescere sempre di piu’ la sua indipendenza anche se in certi casi ci sono stati magistrati meno indipendente degli altri, e, a parte cio’ esistono le garanzie che mettono al riparo i magistrati dagli attacchi dell’opinione pubblica, dei partiti e del potere esecutivo, terminando con il dire che lui e’ arrivato ad essere componente della Corte di Cassazione, nonostante abbia sostenuto l’accusa in processi che hanno perseguito importanti esponenti politici.

Il protagonismo duttile di Pier Camillo D’Avigo e’ stato punito con un processo a suo carico per rivelazione non autorizzata di segreto di ufficio.

Un componente laico del CSM, il senatore Guido Calvi, pur sostenendo l’esistenza di una certa politicizzazione nella magistratura, ritiene che la situazione italiana non sia l’unica.

Infatti il problema della politicizzazione dipenderebbe dalla mancata piena applicazione della suddivisione netta dei tre poteri dello stato in tutte le democrazie, sia quelle occidentali che quelle dell’est, come riformate dopo l’appartenenza al patto di Varsavia.

Il principio della divisione dei poteri, pur essendo un obiettivo ideologico necessario per la piena applicazione dei principi democratici, sarebbe impossibile da realizzare.

Secondo il senatore lo scontro istituzionale tutt’ora in corso tra potere politico e giurisdizione rappresenta un vulnus per lo stato di diritto, in cui il principio ideologico della divisione dei poteri, pur non essendo mai stato pienamente realizzato in nessun paese, in quanto, ad esempio, in Italia, il governo esercita in parte anche il potere legislativo, mentre in parte il Parlamento esercita quello giuridico, il potere rappresenta una meta a cui e’ necessario tendere.

Per poter raggiungere un tale scopo esistono dei poteri di controllo, che vengono esercitati esclusivamente nei processi.

Ed a seguito di tali processi pare che sia emerso il risultato che alcuni politici di un certo rango, italiani, siano riusciti a modificare le leggi in modo da ottenere una scappatoia processuale, cosa che in altri paesi non pare che sia mai accaduta.

Personalmente non mi risulta che una tal cosa si sia mai verificata in Italia, ed eventuali disegni legislativi, presunti a favore di Berlusconi, sono stati utilizzati come argomenti strumentali atti a fare inutili polemiche, considerando poi quello che e’ accaduto, con la sua esclusione dal Parlamento in forza di una norma penale con efficacia retroattiva, un caso davvero raro in una repubblica democratica.

Un magistrato gia’ citato, ex presidente dell’ANM, che ricordo per la sua autorita’, per essere stato il mio esaminatore nell’esame di Diritto Amministrativo, il Prof. Edmondo Bruti Liberati, ritiene che le garanzie dei magistrati giudicanti, estese ai magistrati inquirenti, rappresentino un esempio di completa autonomia ed indipendenza della funzione giurisdizionale.

Infatti, secondo il magistrato, l’attuale assetto della magistratura italiana e’ quello che garantisce maggiormente l’autonomia e l’indipendenza dei giudici, ed in particolar modo quella dei pubblici ministeri, concio’ rappresentando una maggiore garanzia di obiettivita’ nei confronti dei diritti dei cittadini.

Quindi tale assetto e’ considerato, dalle magistrature degli altri paesi democratici occidentali e non,  alla stregua di una linea di tendenza, per gli elevati livelli di autonomia ed indipendenza, goduti dalla magistratura italiana, e realizzati con il fine di una piena divisione tra i poteri dello stato.

L’assetto italiano che estende le garanzie dei magistrati giudicanti a quelle dei magistrati inquirenti rappresenta quindi un esempio per tutte le altre democrazie, le quali stanno cercando tendenzialmente di assimilare le garanzie di indipendenza del pubblico ministero a quelle dei magistrati giudicanti.

Tuttavia bisogna registrare una tendenza che non e’ solo italiana, alla separazione delle carriere, e cio’ sara’ una riforma che vedra’ la luce nella prossima primavera, stando alle parole del Ministro di Grazia e Giustizia Carlo Nordio.

Ed infatti tale riforma si inserisce in un contesto che si propone di eliminare alla radice cio’ che in parte e’ stato gia’ eliminato con l’impossibilita’ di passaggi tra l’una e l’altra delle carriere di giudicante e di inquirente.

Questa necessaria specializzazione consentirebbe una reale difesa dei diritti della difesa e porterebbe finalmente al giusto processo e ad una reale garanzia per i diritti dei cittadini.

Mentre, a parere dell’opinione del citato magistrato, l’estensione delle stesse garanzie a magistrati inquirenti e giudicanti, tutti inseriti nella medesima carriera, basterebbe da sola a garantire i diritti dei cittadini. 

A me sembra che una tale frase possa pienamente essere smentita da quanto accaduto nel caso del Dott. Giuseppe Traversa, in cui l’autonomia e l’indipendenza dei pubblici ministeri si e’ talmente estesa al punto di travalicare i suoi limiti, fino a sfociare nell’intrusione delle funzioni di un magistrato giudicante.

Mi pare che questa indipendenza ed autonomia dei giudici venga utilizzata come strumento che giustifichi la lesione dei diritti delle persone ingiustamente accusate di reato, che poi si vedano assolte dopo anni di sofferenze inenarrabili e di danni che allo stato degli atti non sono risarcibili, proprio come nel caso del Dott. Giuseppe Traversa.

Ma ancora si sostiene che l’accusa di politicizzazione venga smentita di per se’ solo dal fatto che la garanzie di indipendenza, autonomia ed imparzialita’ dei giudici, siano rafforzate dal fatto che la nomina dei giudici sia basata su concorso pubblico e titoli.

A giustificazione di un tale argomento si prende ad esempio l’elezione di magistrati in USA, i quali vengono eletti a suffragio locale tra gli avvocati piu’ prestigiosi, e lo sono in quanto rappresentanti di un orientamento politico che sia tendente ad un tipo di giustizia radicale oppure al suo opposto, una giustizia tendenzialmente tollerante per i reati piu’ lievi.

A me non sembra che la nomina per titoli e concorso sia un grande argomento, ed infatti ne parlo diffusamente nella seguente pagina.

lunedì 27 novembre 2023

Da Eurispes. Il tema della separazione delle carriere nella magistratura

Ma stiamo al tema della separazione delle carriere: le norme dell’ordinamento giudiziario vigenti in tema di passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti (e viceversa), nonché in tema di assegnazione dei magistrati all’una o all’altra funzione al termine del tirocinio, sono quelle previste dal D.lgs n. 160/2006, emesso in attuazione della legge delega 150/2005, successivamente modificate dalla legge n.111/2007. 

Il conseguente nuovo sistema ha notevolmente cambiato quello preesistente. 

A seguito della citata riforma, infatti, le funzioni requirenti di primo grado possono ora essere conferite solo a magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità, in pratica dopo quattro anni dalla nomina.

La riforma ha limitato il passaggio delle funzioni, vietandolo nei seguenti casi: all’interno dello stesso distretto; all’interno di altri distretti della stessa regione; all’interno del distretto di Corte di appello determinato per legge (ex art. 11 c.p.p.) come competente ad accertare la responsabilità penale dei magistrati del distretto nel quale il magistrato interessato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. 

Viene altresì indicato il limite massimo di quattro passaggi nel corso della complessiva carriera del magistrato, unitamente alla previsione di un periodo di permanenza minima nelle funzioni pari a cinque anni.

Ai fini del passaggio si richiedono, inoltre, la partecipazione ad un corso di qualificazione professionale e la formulazione da parte del Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, di un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni. 

Il cambio di funzioni, purché avvenga in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza, è possibile anche nel medesimo distretto nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro.

Nel primo caso, il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. 

Nel secondo caso, il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. 

In tutti i predetti casi il cambiamento di funzioni può realizzarsi – si ripete – soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. 

Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza.

Va pure precisato che la legge n.111/2007 ha eliminato la netta ed irreversibile separazione delle funzioni originariamente introdotta dalla “legge Castelli” (secondo cui, dopo cinque anni dall’ingresso in magistratura occorreva scegliere definitivamente tra funzioni requirenti o giudicanti): il nuovo sistema ha impedito l’entrata in vigore di una normativa che, di fatto, realizzava una separazione delle carriere, aggirando il dettato costituzionale.

La Costituzione (artt. 104 I c. e 107 ult. c.), in linea con la nostra cultura e tradizione giuridica, peraltro, prevede la figura del pubblico ministero come totalmente autonoma ed indipendente rispetto al potere esecutivo, assistita dalle stesse garanzie del giudice e, affermata l’obbligatorietà dell’azione penale (art.112), le attribuisce la disponibilità della polizia giudiziaria (art. 109). 

Appare netta, nel disegno costituzionale, la antitesi del modello previsto rispetto a qualsiasi ipotesi di centralizzazione e gerarchizzazione su scala nazionale del pubblico ministero. 

Sempre nella Costituzione (Titolo IV – La Magistratura) si fa riferimento solo alle funzioni dei magistrati e “le carriere” non vengono mai nominate, ma nel lessico politico-giudiziario, si usano spesso le due formule, quella della separazione delle funzioni e quella della separazione delle carriere. 

Nel primo caso, ove si alluda ad una novità da introdurre nell’ordinamento, la definizione dovrebbe essere respinta dall’addetto ai lavori, posto che la separazione delle funzioni è già prevista dal nostro ordinamento. 

Il riferimento alla separazione delle carriere, invece, evoca un sistema in cui l’accesso alle due funzioni avvenga attraverso concorsi separati, le carriere di giudicanti e requirenti siano amministrate da distinti CSM ed in cui il passaggio dall’una all’altra funzione sia impossibile.

Gian Domenico Caiazza, avvocato e presidente dell’Unione Camere Penali, a favore della separazione, sostiene che: «I paesi che hanno adottato il sistema accusatorio hanno attuato la separazione delle carriere. 

Il potenziamento del ruolo del Giudice consentirebbe di eliminare lo squilibrio tra inquirenti e giudicanti, perché il “controllato” (il Pm) ha preso il sopravvento sul “controllore” (il Giudice), tanto che le indagini, e non solo nell’immaginario, hanno assunto un peso e un’importanza maggiore persino delle sentenze, pregiudicando, tra l’altro, il principio costituzionale della presunzione di innocenza». 

Tra le motivazioni principali a sostegno della separazione: la contiguità tra giudici e Pm, conseguenza dell’appartenenza alla medesima carriera, che condizionerebbe i primi, causandone una sorta di appiattimento sulle tesi dei Pm, con una maggiore attenzione alle tesi dell’accusa pubblica.

Il caso, in questo blog riportato, del Dott. Giuseppe Traversa riflette pienamente tale appiattimento sulle tesi del Pm, da parte del magistrato giudicante.

Un elemento che confermerebbe tale contiguità risiederebbe nella proporzione tra il numero delle misure cautelari richieste dal Pm, tra quelle emesse dal Gip e tra quelle confermate o annullate dal Tribunale del riesame. 

Chi sostiene l’opportunità di una separazione, inoltre, ricorda che questa favorirebbe una maggiore specializzazione del pubblico ministero, richiesta dal Codice penale. 

I detrattori della separazione delle carriere insistono, invece, su argomentazioni quali il pericolo che i Pm possano diventare, di fatto, al servizio del potere esecutivo, con la conseguenza che venga mortificata la cultura della giurisdizione e che si sgretoli il principio della obbligatorietà dell’azione penale in favore della discrezionalità. 

È questo lo scenario in cui si scontrano due distinte visioni, con l’avvocatura che cerca di conseguire un risultato storico, oggi forse possibile a fronte di una magistratura più vulnerabile a seguito degli scandali che l’hanno interessata, e con un sistema dei partiti che sul tema è più che mai agguerrito.

Auspichiamo una riforma con il disegno della separazione delle carriere, grazie a Carlo Nordio, sperando che cio' contribuisca a rendere preminente e super partes la posizione del magistrato giudicante.

Da Eurispes. I numeri dell’Eurispes e le parole di Giovanni Falcone

Il Rapporto Italia 2010 dell’Eurispes già evidenziava come solo il 36% dei cittadini condividesse e approvasse l’attuale sistema ordinamentale che accomuna indistintamente i magistrati dell’accusa, quelli che devono esercitare una funzione di controllo sull’operato nel corso delle indagini, e coloro che invece, attraverso il processo, dovranno giudicare. 

Prevaleva allora la convinzione che il sistema pregiudicasse l’imparzialità stessa dei magistrati, non consentendo la necessaria parità nel corso del procedimento penale tra accusa e difesa. 

Il tema della magistratura politicizzata, dunque, non è solo contemporaneo.

È un orientamento ancora oggi attuale. 

Lo stesso Giovanni Falcone, del resto, nel 1989 così scriveva: «(…)comincia a farsi strada faticosamente la consapevolezza che la regolamentazione delle funzioni e della stessa carriera dei magistrati del pubblico ministero non può essere identica a quella dei magistrati giudicanti, diverse essendo le funzioni e, quindi, le attitudini, l’habitus mentale, le capacità professionali richieste per l’espletamento di compiti così diversi: investigatore a tutti gli effetti il pubblico ministero, arbitro della controversia il giudice. 

Su questa direttrice bisogna muoversi, accantonando lo spauracchio della dipendenza del pubblico ministero dall’esecutivo e della discrezionalità dell’azione penale che viene puntualmente sbandierato tutte le volte in cui si parla di differenziazione delle carriere. 

Disconoscere la specificità delle funzioni requirenti, rispetto a quelle giudicanti, nell’anacronistico tentativo di continuare a considerare la magistratura unitariamente, equivale paradossalmente a garantire meno la stessa indipendenza e autonomia della magistratura».

Una presa di posizione netta, non condivisa ad esempio da uno dei più autorevoli magistrati italiani, Gian Carlo Caselli per il quale «una riforma della giustizia con la separazione delle carriere sarebbe la riforma peggiore. 

Senza esagerazioni o ipocrisie, va detto che in gioco c’è l’indipendenza della magistratura. 

La stragrande maggioranza dei magistrati italiani ha la schiena dritta: l’indipendenza (la libertà di decidere senza essere soggetto a palazzi o potentati politici, economici, culturali) la respira e la vive come elemento naturale. 

La separazione delle carriere è praticamente sinonimo di dipendenza del Pm dal potere esecutivo, nel senso che in tutti i paesi in cui c’è la separazione, il Pm, per legge!, deve ottemperare a ordini, direttive o indicazioni del governo. 

Vale a dire che poco o tanto, per un verso o per l’altro, non è indipendente. 

Sicuramente non è mai indipendente come nel nostro Paese».

Uno dei temi al centro del dibattito pubblico, oltre a quello preso in esame, è rappresentato dalla presunta politicizzazione dei magistrati italiani che vengono spesso accusati per i loro supposti pregiudizi di carattere politico o ideologico. 

Complici i mezzi di comunicazione di massa che, spesso, imbastiscono veri e propri processi mediatici assolvendo o condannando indipendentemente dalle circostanze reali di ogni caso. 

Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, ha recentemente affermato che «il rapporto distorto tra Pm e stampa ha creato i magistrati giustizieri, con Procure che non sono più in funzione dell’accusa ma in funzione di un giudizio, senza considerare che avviano l’accusa e danno il giudizio, tenendo sotto la minaccia di indagini per anni le persone e divulgando le informazioni», come semplicemente e' accaduto nei confronti del Dott. Giuseppe Traversa

Da Eurispes: Giudici politicizzati, l’esempio americano a confronto con il modello italiano

In un dibattito così acceso, rimane nell’ombra l’aspetto più eclatante, almeno dal punto di vista europeo, cioè la forte politicizzazione della procedura di nomina dei giudici nell'ambito americano.


Prendiamo il caso della Corte Suprema ovvero la Corte di Cassazione americana.


Si è scelti giudici per la propria partigianeria. 


Tutti considerano legittimo che essi manifestino esplicite posizioni già a partire dalla vita antecedente, professionale oltre che personale. 


Prima di giudicare nelle stesse materie. 


Del resto, tutti i nove giudici della Corte Suprema sono di nomina “politica” perché indicati dal presidente il quale sceglie secondo i propri, ed altrui (dei candidati), convincimenti.


Non è scandaloso, dunque, che il giudice sia nominato perché repubblicano o democratico. 

E anzi non è nemmeno deprecabile esternare simpatia per l’uno o l’altro schieramento. 

Lo scontro verte su chi debba nominarlo, non sul diritto di scegliere un giudice politicamente gradito. 

L’argomento usato da entrambe le fazioni è ugualmente politico, non giuridico. 

È più legittimato chi detiene ora il potere ma è alla fine del mandato (Biden), o chi avrà davanti a sé l’intero periodo (il nuovo eletto)?

Sono molto diversi i sistemi di selezione dei giudici in America e in Europa, così come differenti sono gli ordinamenti, distinti tra la common law anglosassone (basata sul valore vincolante del precedente) e la civil law continentale (derivante dal diritto romano e fondata sulla codificazione gerarchica delle norme). 

Ci si confronta dunque con meccanismi differenti, che però in ciascuna società sono radicati e condivisi.

Il principio della eleggibilità dei giudici (piuttosto che la selezione mediante concorsi pubblici, o la nomina da parte di organismi indipendenti) è l’inevitabile corollario della legittima esposizione politica dei candidati. 

Se sono eleggibili (o nominabili dall’autorità politica), è naturale che si conoscano le opinioni e che siano scelti proprio per questo.

Al contrario, nei paesi europei, in Italia in particolare, il criterio della “neutralità” del giudice è affermato in modo rigoroso, e declinato in tutte le maniere, la sua inosservanza è sanzionabile: chi è chiamato ad applicare la legge è tenuto ad un doveroso riserbo sui propri convincimenti politici o sociali, salvo quanto può emergere dai contributi scientifici. 

Sono criticabili le posizioni espresse fuori dai contesti istituzionali, sconvenienti le “appartenenze” di qualunque tipo o le vicinanze al mondo politico: se emergono, destano scandalo e provocano conseguenze, come da ultimo nel “caso Palamara”.

Le origini di simili differenze risalgono probabilmente al diverso approccio storico ai problemi dell’organizzazione statale. 

Differente è il valore attribuito alla prassi rispetto alla teoria. 

Il ruolo dell’esperienza rispetto a quello della formazione preventiva.

In America si dà maggiore importanza all’uso che del potere si faccia in concreto, non alle posizioni di partenza: si tollera quindi che ci sia un (pre)giudizio inevitabile dovuto alle proprie opinioni in attesa di vedere che cosa farà il prescelto una volta messo all’opera. 

È questo che conta, poi se farà male non sarà rieletto.

In Europa, si manifesta maggiore fiducia nella capacità delle norme codificate di selezionare la classe dirigente. 

Una scelta che sconta il pessimismo (o il realismo) maturato dopo tanti traumi provocati da eventi storici drammatici. 

Non si attende l’esperienza concreta, comunque incerta, si cerca di prevenire i rischi del cattivo operato o del malaffare.

Le numerose questioni che oggi lacerano le società – uguaglianza, diritti, lavoro, ordine pubblico – dimostrano le difficoltà nelle quali, a qualunque latitudine, si dibattono i sistemi giuridici. 

Il reclutamento dei giudici (ma anche degli altri funzionari pubblici) rimane un problema controverso e senza un orizzonte operativo sicuro.

L’appartenenza (di qualunque tipo) sembra incompatibile con il concetto di giustizia. 

Stona pensare che l’applicazione della legge possa essere contigua alla ricerca del consenso, che è l’obiettivo della politica. 

Però dobbiamo riconoscere che anche il diritto codificato ha maglie molto larghe che lasciano inaccettabili spiragli al degrado.

Il principio di trasparenza comunque articolato, che giustifica la pubblicizzazione degli orientamenti politici e che pure ispira in Europa rigide procedure, alla fine non è sufficiente da solo a garantire scelte oculate ed efficaci. 

Rimane sempre scoperto il tema della credibilità della persona, come individuo ed esponente dell’Istituzione, un profilo complesso che unisce competenza professionale e qualità umana. 

Da Eurispes. Magistratura politicizzata: la situazione tra scandali e veleni

La magistratura italiana vive una crisi che, di giorno in giorno, alla luce degli scandali che la cronaca racconta e delle rivelazioni che il cosiddetto “sistema Palamara” disvela, non fa che acuirsi. 

Il caso Palamara, magistrato espulso dall’Anm, ha provocato un vero e proprio terremoto giudiziario, con il metodo scoperto delle nomine in base alle logiche delle correnti interne delle toghe.

Su questa circostanza è intervenuto persino il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per «l’inammissibile commistione tra politici e magistrati» che «incrina la credibilità e l’indipendenza della magistratura». 

Tra scandali e veleni, torna in auge il tema della magistratura politicizzata in Italia. 

È una crisi non solo di funzionalità dell’apparato ma anche e soprattutto di credibilità agli occhi dei cittadini che, sino a non molto tempo addietro, proprio nei magistrati e nella magistratura riponevano grande fiducia, considerando quest’ultima presidio di legalità e garanzia di democrazia. 

Di riforma della giustizia e magistratura politicizzata nel nostro Paese si parla da decenni senza grandi risultati.

I suoi mali storici sono ben noti: lunghezza dei processi – civile, penale, amministrativo, tributario –, carenza di personale amministrativo nei tribunali, ingente mole di leggi che impediscono una semplificazione causando lungaggini e ritardi. 

In via parallela, gli analisti e gli esperti indicano i mali della magistratura che di certo non rendono migliore il servizio della giustizia. 

Tra questi, il correntismo presente nella magistratura, i rapporti controversi con la politica e con i politici, il rapporto anomalo di alcuni magistrati con i mass media e con i giornalisti, il ruolo del Csm come strumento di autogoverno, la vicinanza dei magistrati giudicanti con quelli requirenti e, da qui, la paventata separazione delle loro carriere per una maggiore indipendenza, a garanzia dei cittadini: riproposta dalle Camere Penali con una iniziativa popolare già in Parlamento e che mira ad una riforma costituzionale.

I penalisti sottolineano come: «Settantaquattromila cittadini italiani hanno firmato per chiedere l’introduzione di questa riforma costituzionale, l’unica riforma che può rendere i pubblici ministeri  indipendenti dalla politica e rendere i giudici indipendenti dai pubblici ministeri». 

La proposta di legge sulla separazione delle carriere dei magistrati prevede la scissione tra i giudici e i Pm e la formazione di due distinti Csm, uno per la magistratura giudicante e uno per quella requirente.